Corso professionale abilitante organizzato da C.E.S.A.C. di Messina, istituito ai sensi delle leggi n.28/1999 e n.287/1999, riconosciuto con D.D.S. n.0119 del 16/01/2013
REQUISITI
-Età: 18° anno compiuto
-Titolo di studio: aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell’obbligo vigenti al momento dell’età scolare dell’interessato, conseguendo il relativo titolo
A CHI E’ RIVOLTO
A coloro che decidono di aprire un bar, o un altro tipo di locale dove vengono somministrati alimenti e bevande.
OBIETTIVI
L’EX REC anche detto corso SAB (Somministrazione di Alimenti e Bevande) è un corso finalizzato a formare soggetti altamente qualificati per l’esercizio delle attività di commercio alimentare e per la vendita di generi alimentari e bevande.
Conseguire l’attestato EX REC è un requisito indispensabile per poter avviare attività di commercio e/o somministrazione di alimenti e bevande (bar, commercio e distribuzione di alimenti e bevande, ristoranti, pizzerie ecc. ecc.).

STRUTTURA DEL CORSO
▪ Diritto commerciale ed amministrazione aziendale (16 ore)
▪ Legislazione del commercio (18 ore)
▪ Legislazione fiscale (16 ore)
▪ Legislazione sociale e penale (16 ore)
▪ Tecniche di vendita (10 ore)
▪ Legislazione igienico-sanitaria (14 ore)
▪ Procedure di autocontrollo e sicurezza, sistemi di analisi dei rischi e di controllo dei punti specifici, responsabilità, sanzioni (4 ore)
▪ Merceologia alimentare (26 ore)

VALIDITA’
3anni
AGGIORNAMENTO
16 ore nell’arco del triennio

Chi deve aggiornarsi ed Entro quando?
A) Per chi è in attività ed ha conseguito l’attestato di idoneità del corso di somministrazione dopo il 1.3.2010 di cui alla DGR 55-12246 del 28.9.2009 (i nuovi corsi per la somministrazione di 130 h ovvero 80 h+50 h) l’obbligo del corso di aggiornamento triennale decorre dal 1.3.2016
B) Per chi è in attività ed ha conseguito l’attestato di idoneità dopo il 24.5.2011 ai sensi della DGR 13-2089 del 24.5.2011 (i nuovi corsi per la somministrazione e la vendita di alimenti di 100 h) l’obbligo dell’aggiornamento triennale decorrerà dal 1/3/2013
C) Per chi è in attività ed ha conseguito l’attestato di idoneità per la vendita di alimenti dopo il 1.3.2010 di cui alla DGR 55-12246 del 28.9.2009 (i corsi per la vendita alimenti di 80 h) l’obbligo dell’aggiornamento triennale decorre dal 1.3.2013.
D) Per chi era già in attività alla data del 1.3.2010 ed ha conseguito l’idoneità all’attività di somministrazione (iscrizione al Rec, maturato il biennio di attività lavorativa negli ultimi 5 anni, corsi di formazione, diploma di scuola alberghiera ecc…) prima del 1/3/2010, deve effettuare il corso obbligatorio di aggiornamento entro il 1.3.2013. Per i trienni successivi le date vanno considerate a scorrimento. (es. esercente in attività al 1.3.2013, con requisito conseguito prima del 1.3.2013, deve effettuare aggiornamento nel periodo 1.3.2013/1.3.2016)
E) nel caso di avvio attività, per nuova apertura o per sub ingresso, negli ultimi 6 mesi di scadenza del triennio (dal 1/9/2012 al 1/3/2013) l’interessato deve frequentare il corso obbligatorio di aggiornamento nel primo anno del triennio successivo (fino al 1/3/2014). Per i trienni sucessivi le date vanno considerate a scorrimento (es. avvio attività nel periodo compreso tra il 1.9.2015 e 1.3.2016 – requisito conseguito prima del 1.3.2013 – l’obbligo di aggiornamento va assolto entro 1.3.2017). Resta fermo che dal 1.3.2013 inizia il nuovo periodo per il riaggiornamento successivo che va dal 1.3.2013 al 1.3.2016.
F) Nel caso in cui si inizia l’attività di somministrazione (sia in qualità di titolare/delegato sia in qualità di solo delegato alla somministrazione) a seguito di apertura o subingresso entro il 31.8.2012, e si possiede un requisito professionale conseguito prima del 1.3.2010, l’obbligo di aggiornamento dovrà essere effettuato nel periodo 1/3/2010 – 1/3/2013; per i trienni sucessivi le date vanno considerate a scorrimento. ( es: avvio attività entro il 31.8.2015 – conseguimento aggiornamento prima del 1.3.2013 – obbligo formativo nel periodo 1.3.2013/1.3.2016)
G) Nel caso di conseguimento del requisito professionale dopo l’1.3.2010, ed avvio dell’attività nel periodo compreso tra il 1.3.2010 ed il 1.3.2013, l’obbligo di aggiornamento va assolto nel triennio compreso tra il 1.3.2013 ed il 1.3.2016. Per i trienni successivi le date vanno considerate a scorrimento (es: requisito conseguito dopo il 1.3.2013, avvio attività nel periodo 1.3.2013/1.3.2016, aggiornamento da effettuarsi tra il 1.3.2016 ed il 1.3.2019).
H) l’obbligo formativo di aggiornamento va rinnovato ogni triennio (il nuovo triennio in corso è 1.3.2013/1.3.2016)

Chi non è tenuto ad aggiornarsi?
I) Non sono soggetti all’adempimento dell’aggiornamento triennale coloro che sono titolari autorizzazione alla somministrazione su area pubblica. (ambulanti)
J) Non sono soggetti all’obbligo di aggiornamento triennale coloro che effettuano la somministrazione nell’ambito di:
1) circoli
2) bar/ristoranti di alberghi , pensioni, complessi ricettivi vari limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati
3) mense aziendali
4) mense di amministrazioni o enti o imprese pubbliche rivolte ai propri dipendenti
5) bar/ristoranti in scuole, ospedali, comunità religiose
6) bar/ristoranti sui mezzi di trasporto pubblico (treni, autobus…)

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